Codice Civile
Art. 209 — Cessazione degli effetti della separazione
Art. 209. (Cessazione degli effetti della separazione). Per volonta' di entrambi i coniugi e dopo decreto di autorizzazione del tribunale la dote puo' essere riconsegnata al marito. La riconsegna deve essere fatta per atto pubblico, e dalla data di questo cessano gli effetti della separazione della dote. I creditori della moglie possono impugnare con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la riconsegna della dote.
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