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Codice Civile

Art. 2088 — Responsabilita' dell'imprenditore

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Art. 2088. (Responsabilita' dell'imprenditore). L'imprenditore deve uniformarsi nell'esercizio dell'impresa ai principi dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano, e risponde verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi, in conformita' della legge e delle norme corporative.

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