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Art. 2085 — Indirizzo della produzione

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Art. 2085. (Indirizzo della produzione). Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale e' esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme corporative. La legge stabilisce altresi' i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.

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