Codice Civile
Art. 2056 — Valutazione dei danni
Art. 2056. (Valutazione dei danni). Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227. Il lucro cessante e' valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
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