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Art. 2052 — Danno cagionato da animali

ELI /it/codice-civile/art/2052parte di Codice Civile
Art. 2052. (Danno cagionato da animali). Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, e' responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

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