Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2043
Codice Civile

Art. 2043 — Risarcimento per fatto illecito

ELI /it/codice-civile/art/2043parte di Codice Civile
Art. 2043. (Risarcimento per fatto illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2042 Art. 2044 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.