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Art. 2041 — Azione generale di arricchimento

ELI /it/codice-civile/art/2041parte di Codice Civile
Art. 2041. (Azione generale di arricchimento). Chi, senza una giusta causa, si e' arricchito a danno di un'altra persona e' tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arrichimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta e' tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

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