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Codice Civile

Art. 2036 — Indebito soggettivo

ELI /it/codice-civile/art/2036parte di Codice Civile
Art. 2036. (Indebito soggettivo). Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, puo' ripetere cio' che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito. Chi ha ricevuto l'indebito e' anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede. Quando la ripetizione non e' ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.

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