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Codice Civile

Art. 2033 — Indebito oggettivo

ELI /it/codice-civile/art/2033parte di Codice Civile
Art. 2033. (Indebito oggettivo). Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio' che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

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