Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2028
Codice Civile

Art. 2028 — Obbligo di continuare la gestione

ELI /it/codice-civile/art/2028parte di Codice Civile
Art. 2028. (Obbligo di continuare la gestione). Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, e' tenuto a continuarla e a condurla a termine finche' l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso. L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finche' l'erede possa provvedere direttamente.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2027 Art. 2029 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.