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Art. 2026 — Pegno

ELI /it/codice-civile/art/2026parte di Codice Civile
Art. 2026. (Pegno). La costituzione in pegno di un titolo nominativo puo' farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente. Il giratario in garanzia non puo' trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.

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