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Art. 2002 — Documenti di legittimazione e titoli impropri

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Art. 2002. (Documenti di legittimazione e titoli impropri). Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.

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