Codice Civile
Art. 2000 — Riunione e frazionamento dei titoli
Art. 2000. (Riunione e frazionamento dei titoli). I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore. I titoli di credito multipli possono essere frazionati in piu' titoli di taglio minore.
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