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Art. 1988 — Promessa di pagamento e ricognizione di debito

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Art. 1988. (Promessa di pagamento e ricognizione di debito). La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale e' fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.

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