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Art. 198 — Frutti della dote. Alimenti alla vedova

ELI /it/codice-civile/art/198parte di Codice Civile
Art. 198. (Frutti della dote. Alimenti alla vedova). I frutti della dote decorrono di diritto, a favore di coloro ai quali la dote deve essere restituita, dal giorno dello scioglimento del matrimonio. La moglie, tuttavia, per l'anno successivo allo scioglimento del matrimonio, puo' esigere dall'eredita' del marito, in luogo dei frutti della dote, il proprio mantenimento in congrua misura. Se non vi e' stata costituzione di dote, la moglie ha diritto alla somministrazione degli alimenti per l'anno successivo allo scioglimento del matrimonio. In ogni caso l'eredita' del marito deve fornire, durante un anno, l'abitazione alla moglie, che non sia separata per propria colpa.

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