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Art. 196 — Mobili che la moglie puo' ritenere

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Art. 196. (Mobili che la moglie puo' ritenere). La moglie puo' ritenere, in ogni caso, la biancheria e cio' che serve all'ordinario suo abbigliamento, detratto pero' il valore di questi oggetti, quando sono stati originariamente dati con stima.

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