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Art. 1948 — Obbligazione del fideiussore del fideiussore

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Art. 1948. (Obbligazione del fideiussore del fideiussore). Il fideiussore del fideiussore non e' obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perche' incapaci.

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