Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1943
Codice Civile

Art. 1943 — Obbligazione di prestare fideiussione

ELI /it/codice-civile/art/1943parte di Codice Civile
Art. 1943. (Obbligazione di prestare fideiussione). Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare. Quando il fideiussore e' divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1942 Art. 1944 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.