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Art. 1936 — Nozione

ELI /it/codice-civile/art/1936parte di Codice Civile
Art. 1936. (Nozione). E' fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione e' efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

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