Codice Civile
Art. 1920 — Assicurazione a favore di un terzo
Art. 1920. (Assicurazione a favore di un terzo). E' valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del beneficiario puo' essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa e' efficace anche se il beneficiario e' determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
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