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Art. 1915 — Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

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Art. 1915. (Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio). L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennita'. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennita' in ragione del pregiudizio sofferto.

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