Codice Civile
Art. 1912 — Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari
Art. 1912. (Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari). Salvo patto contrario, l'assicuratore non e' obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.