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Codice Civile

Art. 1895 — Inesistenza del rischio

ELI /it/codice-civile/art/1895parte di Codice Civile
Art. 1895. (Inesistenza del rischio). Il contratto e' nullo se il rischio non e' mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

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