Codice Civile
Art. 1883 — Esercizio delle assicurazioni
Art. 1883. (Esercizio delle assicurazioni). L'impresa di assicurazione non puo' essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una societa' per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.
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