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Art. 187 — Alienazione della dote

ELI /it/codice-civile/art/187parte di Codice Civile
Art. 187. (Alienazione della dote). Se non e' stato espressamente consentito nell'atto di costituzione della dote, non si possono durante il matrimonio alienare od obbligare i beni e le ragioni dotali, e neppure si possono ridurre o restringere le ragioni medesime, se non col consenso del marito e della moglie e con l'autorizzazione per decreto del tribunale, nei soli casi di necessita' o utilita' evidente.

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