Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1862
Codice Civile

Art. 1862 — Norme applicabili

ELI /it/codice-civile/art/1862parte di Codice Civile
Art. 1862. (Norme applicabili). L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, e' soggetta alle norme stabilite per la vendita. L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito e' soggetta alle norme stabilite per la donazione.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1861 Art. 1863 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.