Codice Civile
Art. 1855 — Operazione a tempo indeterminato
Art. 1855. (Operazione a tempo indeterminato). Se l'operazione regolata in conto corrente e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.
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