Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1844
Codice Civile

Art. 1844 — Garanzia

ELI /it/codice-civile/art/1844parte di Codice Civile
Art. 1844. (Garanzia). Se per l'apertura di credito e' data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca. Se la garanzia diviene insufficiente, la banca puo' chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca puo' ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1843 Art. 1845 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.