Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1834
Codice Civile

Art. 1834 — Depositi di danaro

ELI /it/codice-civile/art/1834parte di Codice Civile
Art. 1834. (Depositi di danaro). Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprieta' ed e' obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi. Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si e' costituito il rapporto.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1833 Art. 1835 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.