Codice Civile
Art. 1828 — Efficacia della garanzia dei crediti iscritti
Art. 1828. (Efficacia della garanzia dei crediti iscritti). Se il credito incluso nel conto e' assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito. La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale.
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