Codice Civile
Art. 1808 — Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie
Art. 1808. (Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie). Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli pero' ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.
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