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Art. 1802 — Compenso e rimborso delle spese al sequestratario

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Art. 1802. (Compenso e rimborso delle spese al sequestratario). Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si e' pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa.

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