Codice Civile
Art. 180 — Garanzia della dote
Art. 180. (Garanzia della dote). Coloro che costituiscono la dote sono tenuti a garantire i beni assegnati in dote. Salvo patto speciale, la garanzia non si estende ai vizi della cosa, a meno che il costituente li abbia in mala fede taciuti.
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