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Art. 1791 — Nota di pegno

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Art. 1791. (Nota di pegno). Alla fede di deposito e' unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente. La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.

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