Codice Civile
Art. 1791 — Nota di pegno
Art. 1791. (Nota di pegno). Alla fede di deposito e' unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente. La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.
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