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Art. 1787 — Responsabilita' dei magazzini generali

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Art. 1787. (Responsabilita' dei magazzini generali). I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria e' derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio.

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