Codice Civile
Art. 1782 — Deposito irregolare
Art. 1782. (Deposito irregolare). Se il deposito ha per oggetto una quantita' di danaro o di altre cose fungibili, con facolta' per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprieta' ed e' tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualita'. In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.
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