Codice Civile
Art. 176 — Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio
Art. 176. (Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio). Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, se mancano disposizioni del costituente, l'amministrazione spetta al coniuge superstite. Se mancano entrambi i genitori e non e' stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l'amministrazione spetta al maggiore dei figli, salvo che per le ragioni indicate nell'art. 174 il tribunale ritenga di affidarla a un altro dei figli. Se nessuno dei figli ha raggiunto la maggiore eta' o e' emancipato, l'amministratore e' nominato dall'autorita' giudiziaria.
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