Codice Civile
Art. 1750 — Recesso dal contratto
Art. 1750. (Recesso dal contratto). Se il contratto di agenzia e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, dandone preavviso all'altra nel termine stabilito dalle norme corporative o dagli usi. Il termine di preavviso puo' essere sostituito dal pagamento di una corrispondente indennita'.
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