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Art. 1748 — Diritti dell'agente

ELI /it/codice-civile/art/1748parte di Codice Civile
Art. 1748. (Diritti dell'agente). L'agente ha diritto alla provvigione solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Se l'affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all'agente in proporzione della parte eseguita. La provvigione e' dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente, che devono avere esecuzione nella zona riservata all'agente, salvo che sia diversamente pattuito. L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.

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