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Art. 1745 — Rappresentanza dell'agente

ELI /it/codice-civile/art/1745parte di Codice Civile
Art. 1745. (Rappresentanza dell'agente). Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente. L'agente puo' chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.

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