Codice Civile
Art. 1726 — Revoca del mandato collettivo
Art. 1726. (Revoca del mandato collettivo). Se il mandato e' stato conferito da piu' persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.
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