Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1723
Codice Civile

Art. 1723 — Revocabilita' del mandato

ELI /it/codice-civile/art/1723parte di Codice Civile
Art. 1723. (Revocabilita' del mandato). Il mandante puo' revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilita', risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa. Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacita' del mandante.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1722 Art. 1724 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.