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Art. 172 — Riduzione

ELI /it/codice-civile/art/172parte di Codice Civile
Art. 172. (Riduzione). La costituzione dei beni in patrimonio familiare, fatta da un terzo, e' soggetta a riduzione se al tempo della morte del costituente si riconosce che i beni eccedono la porzione di cui il costituente poteva disporre secondo le norme stabilite in materia di successioni.

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