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Art. 1690 — Impedimenti alla riconsegna

ELI /it/codice-civile/art/1690parte di Codice Civile
Art. 1690. (Impedimenti alla riconsegna). Se il destinatario e' irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell'art. 1686. Se sorge controversia tra piu' destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l'esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore puo' depositarle a norma dell'art. 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, puo' farle vendere a norma dell'art. 1515 per conto dell'avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.

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