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Art. 1685 — Diritti del mittente

ELI /it/codice-civile/art/1685parte di Codice Civile
Art. 1685. (Diritti del mittente). Il mittente puo' sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine. Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non puo' disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore. Il mittente non puo' disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario.

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