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Codice Civile

Art. 1682 — Responsabilita' del vettore nei trasporti cumulativi

ELI /it/codice-civile/art/1682parte di Codice Civile
Art. 1682. (Responsabilita' del vettore nei trasporti cumulativi). Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso. Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.

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