Codice Civile
Art. 168 — Patrimonio familiare costituito da un terzo
Art. 168. (Patrimonio familiare costituito da un terzo). Se la costituzione e' fatta da un terzo, che non si e' riservata la proprieta' dei beni immobili o dei titoli, questa proprieta' spetta al coniuge al quale e' stata attribuita e, in mancanza di attribuzione, ad entrambi i coniugi. Coloro che costituiscono il patrimonio familiare sono tenuti a garantire i beni assegnati. Salvo patto speciale, la garanzia non si estende ai vizi della cosa, a meno che il costituente li abbia in mala fede taciuti.
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