Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1679
Codice Civile

Art. 1679 — Pubblici servizi di linea

ELI /it/codice-civile/art/1679parte di Codice Civile
Art. 1679. (Pubblici servizi di linea). Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico. I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di piu' richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore. Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore e' obbligato ad applicarle a parita' di condizioni a chiunque ne faccia richiesta. Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime e' nulla, e alla clausola difforme e' sostituita la norma delle condizioni generali.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1678 Art. 1680 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.