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Codice Civile

Art. 1672 — Impossibilita' di esecuzione dell'opera

ELI /it/codice-civile/art/1672parte di Codice Civile
Art. 1672. (Impossibilita' di esecuzione dell'opera). Se il contratto si scioglie perche' l'esecuzione dell'opera e' divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera gia' compiuta, nei limiti in cui e' per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.

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