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Codice Civile

Art. 1662 — Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

ELI /it/codice-civile/art/1662parte di Codice Civile
Art. 1662. (Verifica nel corso di esecuzione dell'opera). Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente puo' fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto e' risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

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